Normativa

RitardataPartenza.it è un progetto ideato e sviluppato dalla Camera Arbitrale Italiana, organizzazione leader nel panorama nazionale ed internazionale della risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ritardata partenza del volo

La fattispecie del ritardo del volo è disciplinata dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/02/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/02/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”. A seguito della sentenza n. 402 del 19/11/2009 della Corte di Giustizia Europea, i passeggeri dei voli ritardati sono stati assimilati a quelli dei voli cancellati (cui é applicabile l’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004) qualora, a causa del volo ritardato, subiscano una perdita di tempo pari o superiore alle tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

 

Più specificatamente, l’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede una compensazione pecuniaria pari a:

€ 600,00=, per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km
€ 400,00=, per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km
€ 250,00=, per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km

 

I consulenti di RITARDATAPARTENZA.IT (salvo cause di forza maggiore) sono in grado di far ottenere ai passeggeri di voli che abbiano avuto un ritardo superiore alle 3 ore, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, la compensazione pecuniaria di cui al Reg. 261/2004 a titolo completamente gratuito, in quanto le spese legali saranno liquidate dalla Compagnia.

Cancellazione del volo

La fattispecie della cancellazione del volo è disciplinata dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/2/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/2/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.

L’articolo 5 del Regolamento, rubricato sotto la voce “Cancellazione del volo”, prevede gli obblighi del vettore operativo nei confronti del passeggero in caso di cancellazione di volo, consistenti, a norma dell’art. 7, nella compensazione pecuniaria pari ad:

 

€ 600,00=, per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km
€ 400,00=, per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km
€ 250,00=, per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km

 

I consulenti di RITARDATAPARTENZA.IT (salvo cause di forza maggiore) sono in grado di far ottenere ai passeggeri di voli cancellati, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, la compensazione pecuniaria di cui al Reg. 261/2004 a titolo completamente gratuito, in quanto le spese legali saranno liquidate dalla Compagnia.

Bagaglio

Smarrito / Danneggiato / Ritardata consegna

La normativa applicabile allo smarrimento, ritardata consegna e danneggiamento del bagaglio è quella di cui all’ art. 22 della Convenzione di Montreal e del successivo Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

In caso di smarrimento, danneggiamento e ritardata consegna dei bagagli, l’allegato al Regolamento (CE) n. 889/2002 sancisce il diritto ad un risarcimento fino all’importo di 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (ad oggi, pari ad € 1.071,63).

 

I consulenti di RITARDATAPARTENZA.IT (salvo cause di forza maggiore) sono in grado di far ottenere ai passeggeri di voli che abbiano subito lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento del bagaglio un risarcimento fino all’ammontare di € 1.071,63 a titolo completamente gratuito, in quanto le spese legali saranno liquidate dalla Compagnia.

Negato imbarco – Overbooking

La fattispecie del negato imbarco è disciplinata dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/2/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/2/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.

L’articolo 4 del Regolamento, rubricato sotto la voce “Negato Imbarco”, prevede gli obblighi del vettore operativo nei confronti del passeggero in caso di negato imbarco, consistenti, a norma dell’art. 7, nella compensazione pecuniaria pari ad:

 

€ 600,00=, per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km
€ 400,00=, per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km
€ 250,00=, per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km

 

I consulenti di RITARDATAPARTENZA.IT (salvo cause di forza maggiore) sono in grado di far ottenere ai passeggeri a cui sia stato negato l’imbarco, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, la compensazione pecuniaria di cui al Reg. 261/2004 a titolo completamente gratuito, in quanto le spese legali saranno liquidate dalla Compagnia.