La fattispecie del rimborso ritardo aereo Alitalia è disciplinata dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/02/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/02/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”. A seguito della sentenza n. 402 del 19/11/2009 della Corte di Giustizia Europea, i passeggeri dei voli ritardati sono stati assimilati a quelli dei voli cancellati (cui è applicabile l’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004) qualora, a causa di ritardo aereo, subiscano una perdita di tempo pari o superiore alle tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.