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Vueling
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KLM
Air France
American Airlines
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Ethiad
E tante altre!
La fattispecie del volo cancellato è disciplinata dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/02/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/02/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.
I consulenti di RITARDATAPARTENZA.IT, in caso di volo cancellato, sono in grado di far ottenere ai passeggeri oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, la compensazione pecuniaria di cui al Reg. 261/2004 a titolo completamente gratuito, in quanto le spese legali saranno liquidate dalla Compagnia.
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L’articolo 5 del Regolamento, rubricato sotto la voce “Cancellazione del volo”, prevede gli obblighi del vettore operativo nei confronti del passeggero in caso di cancellazione di volo, consistenti, a norma dell’art. 7, nella compensazione pecuniaria pari ad:
€ 600,00 per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km
€ 400,00 per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km
€ 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km
Tramite il seguente form un membro del nostro staff ti contatterà entro 24 ore per fornire l’assistenza, assolutamente gratuita, diretta all’ottenimento del dovuto risarcimento, in quanto le spese legali saranno liquidate dalla Compagnia. La nostra UNICA remunerazione proviene dalle spese legali liquidate DIRETTAMENTE dalle compagnie aeree.